Il Ministro delle Comunicazioni
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.176;
Visto il decreto del Ministro delle Comunicazioni 16 dicembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302
del 27 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003,
n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", in
particolare il titolo III, capo VII;
Visto l'allegato 26 al
suddetto decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 concernente
"Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio
dell'attività radioamatoriale";
Visto altresì l'art. 163 del menzionato Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
Visto l'art. 25, Sezione I, paragrafo 25.5 del Regolamento delle
Radiocomunicazioni che conferisce la facoltà alle amministrazioni degli
Stati contraenti di mantenere o meno l'obbligatorietà della capacità in
ricetrasmissione del codice Morse per gli aspiranti radioamatori;
Vista la raccomandazione CEPT 61-02 adottata dalla CEPT il 6 febbraio
2004, in occasione della riunione del GCC/WGRA tenuta a Vilnius, che
recepisce il disposto dell'art. 25, paragrafo 25.5, menzionato nella
linea precedente;
Considerato che, allo scopo di facilitare
l'espletamento di comunicazioni radioamatoriali, sia opportuno aderire
alla anzidetta raccomandazione CEPT TR 61-01 nel senso di eliminare
l'obbligatorietà della capacità nelle trasmissioni radio del codice
Morse;
Visto l'art. 220, comma 2, lettera a) del codice delle
comunicazioni elettroniche che conferisce al Ministro delle
Comunicazioni il potere di apportare, con proprio decreto, modifiche,
fra l'altro, all'allegato 26, dianzi citato;
DECRETA
ART. 1 (Patente)
1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle premesse;
2.
Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di
cui all'allegato 26 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259,
recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" vengono unificate
nell'unica patente di classe A.
ART. 2 (Esami)
1.
In conformità di quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02
gli esami per il conseguimento della patente di classe A consistono in
una prova scritta sugli argomenti indicati nella prima parte del
programma di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice, da
eseguirsi mediante quiz a risposta multipla.
ART. 3 (Nominativo)
1.
Dall'entrata in vigore del presente decreto i radioamatori in possesso
delle autorizzazioni generali di classe A e B di cui all'allegato 26 al
decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 conservano i rispettivi
nominativi fatta slava la possibilità per i titolari della
autorizzazioni di classe B di chiedere al competente organo centrale
del Ministero delle comunicazioni il cambio del nominativo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Ministro
Landolfi